ARTICOLO 2051 DEL CODICE CIVILE

La norma che regola la responsabilità in tema di caduta di rami, tronchi, alberi o qualsiasi altra pianta è l’articolo 2051 del Codice civile che regola la responsabilità del proprietario della “cosa”, il cosiddetto danno da cosa in custodia.

Tale disposizione stabilisce che il titolare o il custode del bene è sempre responsabile per i danni che questo ha arrecato a terzi, a meno che dimostri che il fatto è stato prodotto da un caso fortuito.

Il caso fortuito è l’evento imprevedibile e inevitabile, che cioè non poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza.

Questa norma è chiaramente applicabile alla caduta di un albero. Possiamo così dire che chi è proprietario della pianta o (nel caso degli alberi che insistono su strade pubbliche) chi ne è il custode ha una responsabilità oggettiva per i danni, ossia automatica perché scatta per via del semplice rapporto con la “cosa”, da cui può esonerarsi solo se fornisce la prova del caso fortuito.

Se a cadere è un albero posto nel giardino condominiale e quindi di proprietà del condominio stesso (ossia di tutti i condomini) è quest’ultimo che deve farsi carico di risarcire i danni.

Con una recente sentenza il Tribunale di Roma ha ricordato che grava sul condominio la responsabilità per la caduta dei rami, alberi e vegetali collocati all’interno del cortile o del giardino.

La Cassazione ha ribadito, in proposito, che, affinché un evento meteorologico (sia pure di notevole intensità) possa essere ritenuto un «caso fortuito» – e, come tale, escludere la responsabilità del proprietario dell’alberoè necessario potergli riconoscere i caratteri della eccezionalità e imprevedibilità.

Pertanto, se un fenomeno naturale ha una cadenza saltuaria o infrequente non può essere considerato eccezionale ed imprevedibile solo perché detta cadenza irregolare non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.

Vale a dire cioè: è prevedibile il fatto che, di tanto in tanto, ci siano nevicate, venti o piogge fuori dalle medie stagionali e, pertanto, la manutenzione ne deve tenere preventivamente conto.